1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da COVID-19, all'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2021".