1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tra i veicoli il cui motore può essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3(1).