1. le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al 31 dicembre 2024, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave(1)(2).
Note
(1)
Comma modificato dall'art. 19, comma 4-bis del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.
(2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 12, comma 1-bis, lettere a) b) e c) del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.