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Articolo 24 bis Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 14/05/2025]

Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza

Dispositivo dell'art. 24 bis Decreto "Sostegni"

1. le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al 31 dicembre 2024, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave(1)(2).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 19, comma 4-bis del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 12, comma 1-bis, lettere a) b) e c) del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

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