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Articolo 3 Decreto "Sostegni"

(D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

[Aggiornato al 01/01/2024]

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Dispositivo dell'art. 3 Decreto "Sostegni"

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2021»;
  2. b) dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

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