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Articolo 258 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Dispositivo dell'art. 258 Decreto "Rilancio"

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

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