1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole "definizione dei procedimenti", sono aggiunte le seguenti: "penali e" e dopo le parole "Corti di appello" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero";
- b) all'articolo 63, comma 1, le parole "trecentocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "ottocentocinquanta".
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.