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Articolo 242 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19

Dispositivo dell'art. 242 Decreto "Rilancio"

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.

2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[[Relazione illustrativa e tecnica. Con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell’UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è stata, fra l’altro, prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021. Con l’articolo proposto, si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l’utilizzo al tasso di cofinanziamento dell’UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all’emergenza, a consentire con le risorse rivenienti dal bilancio comunitario la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica. Nello specifico, la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 è finalizzata a liberare spazi e risorse allo scopo di rendicontare e certificare le spese per l’emergenza Covid-19 anche utilizzando al tasso di cofinanziamento UE al 100%. Il comma 2 assicura la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione prevedendo che le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni e Autorità di gestione che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi complementari, vigenti o da adottarsi. Nelle more dell’integrale ricostituzione dei POC le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale, da reintegrare con il meccanismo dei commi 4 e 5. In tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l’emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.]]

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