1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.
[[Relazione illustrativa e tecnica. La norma si propone di rendere le finalitą e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilitą di destinare le risorse del Fondo, al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per a fronteggiare lemergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020, in coerenza con la data a partire dalla quale i Regolamenti (UE) consentono l'ammissibilitą degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilitą nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.]]