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Articolo 239 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Dispositivo dell'art. 239 Decreto "Rilancio"

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse(1).

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1(1).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt’ora assente. La norma colma questo deficit istituendo il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche. Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi. La dotazione prevista per il Fondo è di 50 milioni di euro, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate. Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica. L’individuazione degli interventi previste con le risorse del Fondo avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.]]

Note

(1) Comma modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

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