1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole "a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132" sono aggiunte le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca";
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse;
- d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole "e del Comitato" sono soppresse.
[[Relazione illustrativa. Il vigente articolo 8 del Codice dell’Ambiente, al comma 3, ha istituito il Comitato tecnico istruttorio per supportare la Commissione di valutazione dell’impatto ambientale VIA-VAS. Tale Comitato, prevede la norma, deve essere composto da 30 unità di personale, pubblici dipendenti posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, cui è riconosciuta una indennità aggiuntiva a valere sui proventi delle tariffe pagate dai richiedenti VIA o VAS. A causa dell’emergenza Covid-19 è stato impossibile procedere a costituire il suddetto Comitato con l’effetto che la nuova Commissione VIA-VAS - nominata con decreto del ministro dell’ambiente n. 241 del 2019 registrato in Corte dei Conti a febbraio 2020 – non si è potuta insediare e prosegue ad operare, in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la medesima Commissione già scaduta 5 anni fa con costi nettamente superiori rispetto alla nuova Commissione (applicandosi la previgente normativa sui compensi dei commissari). Tale problematica potrebbe comportare un significativo ritardo nel rilascio dei pareri VIAVAS necessari per assicurare l’avvio di lavori strategici per il Paese specialmente alla luce dell’emergenza Covid-19. Al fine di consentire l’immediato insediamento della Commissione, l’emendamento sopprime il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo il SNPA ma anche con altri enti pubblici di ricerca come l’ISPRA e il CNR. Il venir meno di tale organo trova fondamento nel fatto che si tratta di una struttura di supporto “tecnico-giuridico” alla Commissione VIA VAS che a sua volta già svolge attività di supporto “tecnico-scientifico” all’autorità competente in materia di autorizzazioni ambientali ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; come si evince dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina della Commissione VIA/VAS, i componenti di tale Commissione sono stati individuati nelle aree “ambientale” (25 unità), “economica” (4 unità), “giuridica” (8 unità), “salute pubblica” (3 unità), talché le competenze richieste per i membri del Comitato tecnico sono di fatto assorbite tra quelle individuate per i membri della Commissione VIA/VAS. Conseguentemente, si novellano i commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.]]