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Articolo 227 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Sostegno alle zone economiche ambientali

Dispositivo dell'art. 227 Decreto "Rilancio"

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché' nelle aree marine protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

[[Relazione illustrativa. Il danno economico che la limitazione delle visite turistiche nei territori dei parchi nazionali sta producendo colpisce soprattutto l’insieme delle imprese turistiche (strutture ricettive, ristorazione), ivi compresi i professionisti che operano nel settore turistico all’interno dei parchi nazionali come guide escursionistiche e ambientali e guide del parco. Per far fronte a tale situazione e preservare il tessuto sociale ed economico all’interno delle zone economiche ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell’art.4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, si prevede un contributo straordinario, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività economiche che, operando all’interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle imprese che non operano in tale contesto dovendo preservare la tutela dell’ambiente e della biodiversità. Il carattere aggiuntivo della misura proposta dalla norma in esame – aggiuntiva rispetto all’eventuale erogazione di contributi economici a favore delle categorie economiche interessate - trova ragionevole giustificazione nel fatto che i soggetti che operano all’interno dei parchi nazionali sono gravati di ulteriori oneri procedimentali e burocratici rispetto a coloro che agiscono al di fuori di dette aree e dalla necessità che tali soggetti operino con modalità eco-compatibili estremamente più onerose rispetto a quelle tradizionali. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle previsioni contenute all’articolo 13 della legge n. 394 del 1991, in forza delle quali il rilascio delle concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’ente parco, secondo una procedura prevista nel medesimo articolo. O al fatto che ove un ristoratore voglia realizzare uno spazio esterno per far fronte alle misure di distanziamento sociale dovute all’emergenza Covid-19 dovrà rispettare una serie di vincoli – anche in relazione ai materiali da utilizzare – non ricadenti su chi non opera in ambito ZEA. Conseguentemente per tali soggetti, vi saranno oneri ulteriori per fare fronte alle previsioni in corso di elaborazione per la fase 2 dell’emergenza Covid-2. L’istituzione delle Zone Economiche Ambientali operata ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto legge n 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, è dovuta proprio alla volontà del Legislatore di prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all’interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all’interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all’interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento. Il comma 2 individua la copertura finanziaria della norma in argomento. Secondo quanto previsto dal comma 3, il contributo viene ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente. La modalità di corresponsione del contributo è definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potendosi a tal fine avvalere degli Enti parco, senza nuovi o maggiori oneri, per le attività di monitoraggio, verifica e controllo. Si prevede che, ai fini della corresponsione del contributo, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo è destinato esclusivamente alle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogato in coerenza con la normativa unionale vigente in materia.]]

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