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Articolo 224 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Sistema di qualitą nazionale per il benessere animale

Dispositivo dell'art. 224 bis Decreto "Rilancio"

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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