1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.
3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.
[[Relazione illustrativa. Al comma 1 si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si prevede che il Ministero dell’Università e della Ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionale dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative e/o semplificate per le prove ancora da svolgersi. Nel caso in cui – in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato do avanzamento dello specifico esame di stato – sia richiesta la riduzione del numero delle prove previste dalle disposizioni vigenti (la maggior parte delle quali sono indicate in un atto di natura regolamentare, il DPR 328 del 2001), il decreto del Ministro dovrà in ogni caso assicurare l’omogeneità dello svolgimento delle prove ed il rispetto dei principi comunitari in materia. Il comma 2 reca una disposizione particolarmente urgente, finalizzata a consentire in questo periodo di obiettiva complessità dell’azione amministrativa, modalità semplificate per l’accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di non far mancare l’offerta formativa per il prossimo anno accademico, si prevede innanzitutto una proroga degli accreditamenti già disposti per il decorso anno accademico. Per consentire comunque una valutazione delle Scuole di specializzazione che in occasione della scorsa valutazione avevano avuto esito negativo si dispone che, nelle more della costituzione del nuovo Osservatorio, il cui processo di nomina è incompatibile con la necessità di un celere avvio delle attività qui richieste, venga costituito un comitato di esperti formato dai componenti del decorso Osservatorio. La necessità di tale rivalutazione è determinata dal fatto che tali Scuole, sulla base dello scorso giudizio, hanno, nella maggior parte dei casi, proseguito nella loro attività di adeguamento organizzativo, investendo nel raggiungimento degli standard richiesti; risulta peraltro ragionevole assegnare il compito della verifica delle prescrizioni indicate alle Scuole al medesimo collegio che le ha formulate in precedenza, in modo da consentire uno svolgimento mirato e celere delle attività qui indicate. Peraltro, il possibile accreditamento di nuove Scuole avrebbe l’effetto positivo di allargare la rete formativa a beneficio della ricettività di un maggior numero di contratti di specializzazione. Il comma 3 reca una modifica al Regolamento n.130/2017 che risulta strettamente consequenziale alla riforma della laurea abilitante in medicina e chirurgia, disposta dall’art. 102 del d.l.18/2020. Con la modifica indicata si consente, infatti, a tutti coloro i quali conseguiranno la laurea già abilitante durante la sessione di giugno-luglio di prendere parte alla prova d’esame che di norma si svolge a partire da luglio, pur chiudendo le iscrizioni al concorso i primi di giugno. In sostanza la nuova formulazione amplia l’accesso al concorso laddove il concetto di “partecipazione al concorso” viene sostanzialmente inteso come “partecipazione alla prova concorsuale”. La disposizione è particolarmente urgente in relazione alle tempistiche di emanazione del bando del concorso, solitamente adottato a maggio. Il comma 4 interviene sul meccanismo di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ed a tempo pieno, inserito in conversione al DL 18/2020, introducendo un ulteriore elemento a tutela della continuità del percorso formativo degli specializzandi coinvolti in tale misura. Tenuto conto che, come detto, gli incarichi in parola hanno durata massima pari ad un anno e consistono in un impegno a tempo pieno, risulta necessario far sì che tali contratti siano portati alla durata di 6 mesi e che gli stessi possano essere prorogati solo in esito alla stipula degli accordi tra le Regioni e le Università in merito alle modalita' di svolgimento della formazione specialistica e delle attivita' formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Si tratta, dunque, di misura posta a presidio della continuità del percorso formativo degli specializzandi i quali, grazie al rispetto del menzionato accordo, sono messi in condizione di svolgere attività utili alla funzionalità del Servizio Sanitario nazionale in questa fase di emergenza e, allo stesso tempo, coerenti con il rimanente percorso didattico relativo alla propria branchia di specializzazione.
Relazione tecnica. Le disposizioni del presente articolo sono di carattere ordinamentale, per cui dalla loro applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con particolare riferimento al comma 2, la disposizione precisa che, al pari di quanto già previsto per l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate che non siano già sostenute dalle amministrazioni di appartenenza dei partecipanti in base alla normativa vigente. Tale prescrizione è infatti contenuta nel decreto istitutivo del decorso Osservatorio (Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 marzo 2015, prot. n.195, ai cui sensi «la partecipazione all’Osservatorio è onorifica e non prevede corresponsione di gettoni di presenza. Essa dà luogo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Presidente e dai rappresentanti dei medici in formazione specialistica, ove competano ai sensi della normativa vigente. Le spese sostenute dagli altri componenti saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza»), la cui attività, con la norma in esame, viene di fatto prorogata. Al riguardo si fa presente che il mandato del decorso Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica “uscente”, ha avuto durata triennale per espressa previsione del decreto ministeriale istitutivo 27.3.2015, n. 195 che, all’art. 2, co. 2, prevedeva che “la permanenza in carica del Presidente e dei relativi componenti ha durata triennale, decorrente dalla data del presente decreto”. Essendo il procedimento di ricostituzione dell’Osservatorio un procedimento complesso, costituito da molteplici designazioni, alcune delle quali tuttora mancanti, ed essendo il decorso osservatorio ormai spirato, con la presente disposizione si intende, attesa l’eccezionalità della situazione e la necessità di addivenire con la massima urgenza alla definizione della rete formativa delle scuole di specializzazione medica, prorogare l’attività del vecchio collegio, al quale è affidato il riesame delle sole istanze negate nello scorso anno accademico. Per l’attività del collegio si ripetono le identiche modalità di funzionamento con la previsione, in termini di costi, del solo rimborso delle spese documentate per il presidente ed i tre componenti di designazione studentesca. Al riguardo si fa presente che in considerazione del numero massimo di istanze rivedibili (pari a 54, tali essendo le scuole non accreditate nello scorso anno accademico) si svolgeranno ragionevolmente pochissime sedute del collegio (in ipotesi due) e che dunque le possibili spese qui previste – e già riconosciute a legislazione vigente – potranno trovare certamente capienza nei seguenti capitoli del Dicastero utilizzati per le spese di missione in parola
- • 1689 PG 1 (stanziamento competenza e cassa: euro 12.379,00)
- • 2389 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00)
- • 2489 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00).]]