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Articolo 236 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

Dispositivo dell'art. 236 Decreto "Rilancio"

1. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.

3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilitaà di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023".

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. In considerazione della grave crisi economica e sociale causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessaria l’attivazione di una serie di interventi finalizzati a supportare le esigenze di studenti, dottorandi e ricercatori affinché sia garantito il diritto allo studio e siano rimossi gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza (digital divide). Il presente articolo mira a introdurre le misure di sostegno necessarie alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto. Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all’intero comparto dell’Istruzione superiore e della ricerca, tramite il necessario potenziamento degli strumenti già predisposti con il decreto-legge “Cura Italia” (comma 1) e dei fondi ordinari di finanziamento (FFO e FIS ai commi 3 e 4), al fine di supportare le esigenze degli studenti e dei ricercatori che potrebbero subire ripercussioni negative dallo stato di crisi. In coerenza ed in continuità con le misure fino ad ora adottate nell’ambito della ricerca, inoltre, si introducono norme di proroga in favore dei dottorandi (comma 5) e degli assegnisti di ricerca (comma 6) per garantire il recupero delle attività sospese e la continuità in un settore strategico per la ripartenza del Paese, nonchè misure di carattere ordinamentale (commi 6 e 7) finalizzate a rendere possibile, attraverso le semplificazioni ivi indicate, il raggiungimento degli obiettivi connessi alle linee di finanziamento introdotte dal presente articolo In particolare: La disposizione di cui comma 1 incrementa di 62 milioni di euro il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” istituito con l’articolo 100, co. 1, del DL 18/2020 (Cura Italia), con la specifica finalizzazione delle risorse al sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell’emergenza in atto, si renda necessario l’acquisto di dispositivi digitali, l’accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche e l’accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. L’incremento, dunque, è volto a colmare il divario digitale emerso in fase di prima applicazione della didattica a distanza, in modo da garantire in maniera uniforme e diffusa l’erogazione dei servizi agli studenti e consentire a tutti di proseguire il percorso formativo, evitando che la ridotta consistenza iniziale del Fondo produca misure meramente frammentarie e di scarso impatto. Si chiarisce, inoltre, che per gli acquisti dei relativi beni e servizi le amministrazioni interessate – anche in considerazione dell’estrema urgenza connessa alle finalità degli acquisti medesimi – possano invocare la disposizione dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, invero, consente modalità semplificate per lo svolgimento della gara (senza previa pubblicazione del bando) per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili. Il comma 2 è finalizzato ad autorizzare le università statali e le istituzioni AFAM a procedere all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, facendo ricorso al mercato attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip. Le università e le istituzioni AFAM, quindi, potranno effettuare gli acquisti suindicati, in deroga all’obbligo di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente attraverso le convenzioniquadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali, non solo nel caso – già previsto dalla normativa vigente – di acquisti funzionalmente destinati all’attività di ricerca e terza missione, ma anche per gli acquisti dei medesimi beni destinati all’attività didattica. L’Amministrazione, per effettuare gli acquisti potrà usare il portale Consip (MEPA) con gli strumenti RdO (richiesta di offerta), trattativa diretta, ordine diretto di acquisto, se sottosoglia, nonché con le procedure previste dal codice dei contratti, sempre tramite il portale, se sopra soglia. La norma in esame, assolutamente indispensabile in ragione delle attività che le istituzioni di formazione superiore stanno svolgendo in questo momento di emergenza, colma, in ogni caso, anche la lacuna normativa dell’articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, che non aveva previsto tale agevolazione anche per gli acquisti funzionalmente destinati alla didattica che attualmente rivestono un’importanza notevole per il prosieguo delle attività. Il comma 3 reca un incremento di 165 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per il solo anno 2020, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti. Con tale intervento, si intende liberare risorse all’interno dei bilanci degli atenei – attualmente gravate, peraltro in modo insufficiente, dalla copertura di quota parte della misura della c.d. no tax area all’attuale platea – al fine di favorire l’estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto. Per le medesime finalità, un incremento di 8 milioni di euro è disposto a favore del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni AFAM. Al comma 4 si prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012), al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli. Detto incremento è finalizzato, innanzitutto, a colmare il gap attualmente esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio: il che determina un’ingiustizia che nell’attuale stato di crisi risulterebbe particolarmente inopportuna. Si prevede inoltre che fino alla concorrenza dei fondi disponibili, si sostengano ulteriori interventi promossi dalle regioni per tutti quegli studenti che, a causa della situazione emergenziale in corso, risultino esclusi dalle graduatorie per non aver potuto conseguire in tempo utile i requisiti legati al merito. Al comma 5 si introduce una proroga di due mesi, a richiesta, a beneficio dei dottorandi titolari di borse di studio iscritti all’ultimo anno, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. A tal fine il Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 537/1993 è incrementato di 15 milioni di euro. Il comma 6 riconosce la possibilità ai soggetti che conferiscono assegni di ricerca (tra gli altri, università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonchè ogni altra istituzione il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca) di prorogare la durata degli assegni in essere alla data del 9 marzo 2020 del tempo necessario a concludere il progetto di ricerca, la cui attività abbia subito nocumento dalle misure di contenimento del contagio adottate dal Governo. La norma è, dunque, volta a garantire la possibilità che, in ragione della sospensione di talune attività connesse alla ricerca, le Università e gli Enti di ricerca reputino necessario prorogare la durata degli attuali contratti, al fine di consentire il recupero di quelle attività di ricerca inevitabilmente rallentate a causa del periodo di chiusura disposto per far fronte all’emergenza sanitaria. Tenuto conto che la normativa vigente prevede dei limiti massimi per la durata degli assegni in parola, si rende indispensabile che tali limiti massimi siano prorogati in via generale, al fine di non creare disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari della proroga ai sensi della presente disposizione e di quelli che, in ipotesi, attesa l’autonomia dei soggetti conferenti gli assegni, possano beneficiarne ad altro titolo. Al comma 7 si prevede il rinvio all’esercizio 2023 (fabbisogno realizzato nel 2022) dell’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto, a livello di comparto, del fabbisogno finanziario assegnato al Sistema universitario (articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145): ciò non solo alla luce della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e delle conseguenti spese impreviste e indispensabili sostenute da parte degli Atenei ma, anche, in considerazione dell’acquisizione delle informazioni riferite alle spese per ricerca attraverso il sistema SIOPE+ che rendono necessario un biennio di sperimentazione per la costante e completa acquisizione delle informazioni; informazioni indispensabile ai fini del monitoraggio in corso d’esercizio da parte degli atenei e del Ministero dell’Università e della Ricerca. In questo modo si eviterebbe che, in un momento particolarmente delicato per le università statali, si aggiungano ulteriori criticità che potrebbero comprometterne il già precario equilibrio. Il comma 8 reca la copertura finanziaria.]]

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