1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.