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Articolo 209 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Misure a tutela del personale e dell’utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche

Dispositivo dell'art. 209 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.

2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[[Relazione illustrativa. La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata, a fronte dell’attuale situazione sanitaria in atto, a garantire l’espletamento dell’attività dei dipendenti Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento Trasporti per i trasporti, la navigazione, gli affari generali in condizioni di sicurezza sanitaria attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi e di nuovi modelli organizzativi che, riducano al minimo le occasioni di contatto, salvaguardando anche la salute dell’utenza. Al riguardo, deve poi sottolinearsi che l’implementazione di nuovi modelli organizzativi, con l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, comporterà una maggiore razionalizzazione dei processi produttivi con un aumento del relativo indice quantificabile in 10-15 punti percentuali, parametrabile alla produttività di 300-450 nuove unità di personale. In via esemplificativa, gli interventi necessari a ridurre al minimo le occasioni di contagio consisteranno nell’adozione e nell’istallazione: 1. di un sistema di termocamere per la misurazione della temperatura corporea del personale, dell’utenza e dei candidati e relativo sistema di monitoraggio e gestione; 2. di un sistema di tornelli a tre vie per l’inibizione automatica dell’utenza con temperatura corporea superiore al limite ammesso; 3. di un impianto del software di riconoscimento facciale, al fine di evitare la procedura di riconoscimento dei candidati prima della prova d’esame; 4. di barriere “antifiato” in plexiglass su tutte le postazioni candidato; 5. di installazione su ogni postazioni candidato di monitor dotati di videocamera per il riconoscimento facciale dell’esaminando; 6. di un sistema per garantire il lavoro da remoto della postazione dell’esaminatore. 7. di un software di virtualizzazione dello sportello fisico dell’Ufficio con relativa gestione elettronica dei fascicoli e del relativo work flow; 8. di sistema per rendere tutte le risorse circuitali necessarie in modalità cloud, al fine di garantire la massima accessibilità e scalabilità della soluzione e non richiedere investimenti per l’acquisto di componentistica Hardware; 9. di un software centrale cd “Quiz patenti” per la necessaria integrazione con il software di riconoscimento facciale e la gestione remotizzata della sessione da parte dell’esaminatore. La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata ad assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri del personale dipendente dei Provveditorati alle opere pubbliche, tutelando la salute dei dipendenti attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione (mascherine, guanti e gel disinfettante mani) e la sanificazione delle postazioni di lavoro mediante apposito spray disinfettante.]]

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