1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole "A decorrere dal 1°gennaio 2020" sono inserite le seguenti: "e fino al 30 giugno 2021".
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
[[Relazione illustrativa. Lattuale normativa prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS. La proposta normativa, per far fronte ad esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2021, che il 50 per cento delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) siano destinate ad alimentare il Fondo di solidarietą per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.]]