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Articolo 197 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Ferrobonus e Marebonus

Dispositivo dell'art. 197 Decreto "Rilancio"

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. Il comma 647 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Tali progetti devono riguardare l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015 prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. In considerazione della riduzione dei traffici merci, conseguente alle misure di contenimento COVID- 19, e della necessitą di incentivare la catena di trasporto intermodale, decongestionando la rete viaria, il comma 1 della presente disposizione prevede, in relazione alla misure di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un’autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al comma 2, per le medesime finalitą, viene autorizzata, in relazione alla misura di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.]]

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