1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
[[Relazione. La norma è orientata a prorogare di sei mesi – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 – la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l’acquisizione dei servizi giornalistici e informativi. Tale proroga è funzionale a garantire la continuità dell’erogazione dei servizi di informazione primaria per le amministrazioni centrali dello Stato, anche a fronte delle sopravvenute esigenze e priorità imposte dal perdurare dell’emergenza. Allo stato, infatti, non può ritenersi assicurato il completamento, entro i termini previsti dalla legislazione vigente delle procedure di affidamento dei suddetti servizi. Allo stesso modo non appare possibile prevedere, sulla base dell’agenda parlamentare, il perfezionamento entro la stessa data di una nuova disciplina legislativa che – previa verifica della compatibilità con il diritto dell’Unione europea – stabilisca eventualmente nuove modalità per l’acquisizione dei servizi di agenzia di stampa, anche diverse dalla procedura competitiva, alla stregua di quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell’Unione, che a tutt’oggi non adottano procedure competitive per l’affidamento dei servizi di agenzia di stampa.]]