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Articolo 189 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Bonus una tantum edicole

Dispositivo dell'art. 189 Decreto "Rilancio"

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, in quanto attività ammesse ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell’assicurare la continuità dei servizi da esse erogati. Secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalai d’Italia (SI.NA.GI.), nello stesso periodo i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30% con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70%, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute. La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria. A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è cumulabile con l’agevolazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.]]

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