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Articolo 187 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

Dispositivo dell'art. 187 Decreto "Rilancio"

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione. La norma è orientata a introdurre per l’anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria. In relazione agli oneri finanziari, e considerato che l’entrata in vigore della modifica viene ipotizzata a partire da maggio (8/12), si stima una perdita di gettito IVA di circa 13 milioni di euro per il 2020.]]

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