1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
[[Relazione. Il perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando –in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l’anno in corso - un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive locali), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto. Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 20202, n. 18 (cd DL Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente. Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese. A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta. Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.]]