1. All'art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, dopo le parole "che si trovi in" sono aggiunte le seguenti: "documentate e riscontrabili";
- b) al terzo periodo, le parole "in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno";
- c) l'ultimo periodo è soppresso.
[[Relazione Illustrativa. La modifica normativa proposta è funzionale a permettere la concreta possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici; l’istanza prevede di modulare la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l’operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell’Agenzia. Detta proposta si rende necessaria in quanto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 comma 4 bis del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) la possibilità di concedere rateizzazioni non è mai stata disciplinata a causa della mancata approvazione del DM che ai sensi dello stesso articolo doveva prevederne condizioni e modalità di applicazione. Detta impossibilità operativa è risultata particolarmente penalizzante a seguito della crisi economica del settore petrolifero e dei prodotti alcolici causata dall’emergenza COVID-19. La mancanza di liquidità degli operatori del settore in tale contingenza, senza avere la possibilità di intervenire con piani di rateizzazione come invece è possibile in altri ambiti, potrebbe determinare serie ricadute in termini economici in quanto, ai sensi della vigente normativa, il mancato pagamento delle accise comporta l’applicazione di sanzioni economiche e amministrative, come il divieto di estrazione, con conseguente immediata inoperatività del deposito e quindi capaci di ritardare, se non addirittura, impedire la ripresa economica dell’operatore. Invece la possibilità di rateizzare consente evidentemente di facilitare il superamento della contingenza negativa, permettendo anche all’erario di vedere assicurato il pagamento del debito tributario ma anche di poterne pianificare l’incasso che in caso di fallimento dell’operatore sarebbe perduto. Detto provvedimento ha carattere di assoluta urgenza in quanto la crisi COVID-19 è già conclamata tra gli operatori del settore come si evince dai mancati pagamenti già riscontrati per la rata in scadenza al 16 aprile 2020. Per effetto delle modifiche che si intendono apportare al comma 4-bis, con le lettere a) e b), la disposizione risulta integrata di elementi che circoscrivono puntualmente le modalità di attuazione dell’istituto garantendo anche l’esaurimento del piano di rateizzazione nel medesimo esercizio finanziario di suo avvio. Assumendo carattere di autoesecutività, non si rende necessaria la previsione di norme di esecuzione per la sua applicazione. In tal senso la lettera c) dispone la soppressione del rinvio al decreto ministeriale per l’applicazione della norma.]]