1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2022.
[[Relazione illustrativa. La norma prevede la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28. La proroga è limitata temporalmente, considerato che il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie scadrebbe, in base alle vigenti disposizioni, a seconda della data degli eventi calamitosi, fra marzo e agosto 2021 (per effetto delle proroghe previste relativamente ai fabbricati ubicati nei comuni richiamati colpiti dal sisma nonché della sospensione connessa all’emergenza sanitaria disposta dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dall’articolo 67 del decreto-legge n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). La proroga, fissata unitariamente al 31 dicembre 2021, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.]]