1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
[[Relazione illustrativa. La modifica normativa ha la finalità di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all’atto del pagamento. In base alla normativa vigente, la restituzione dovrebbe essere operata solo al lordo delle ritenute subite secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, in base alla quale sono deducibili dal reddito complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze». Tuttavia, secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente la ripetizione dell’indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore (cfr., ex multis: Cassazione, Sez. Lav., 27 luglio 2018, n. 19735; 12 giugno 2019, n. 15755; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164). La modifica normativa, pertanto, attraverso l’inserimento dei commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10, del TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, del medesimo articolo 10 del TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. Al sostituto d’imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione “senza limiti di importo” secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d’imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie. La misura del 30 per cento è calcolata considerando che su una somma lorda di 100 sia stata applicata l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, attualmente prevista nella misura del 23 per cento, analogamente a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 aprile 2016, per la determinazione dell’importo rimborsabile in capo al contribuente. Della restituzione delle somme in esame e dell’emersione del credito d’imposta sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari. La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. La norma prevede che sono fatti salvi i rapporti già divenuti definiti alla data di entrata in vigore del decreto.]]