1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
[[Relazione illustrativa. L'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (516 mila euro, NdR) per ciascun anno solare”. A decorrere dall’anno 2014, detto limite è stato elevato a 700 mila euro dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24). A tal fine, a decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.]]