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Articolo 147 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Dispositivo dell'art. 147 Decreto "Rilancio"

1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. L'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (516 mila euro, NdR) per ciascun anno solare”. A decorrere dall’anno 2014, detto limite è stato elevato a 700 mila euro dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24). A tal fine, a decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.]]

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