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Articolo 137 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Dispositivo dell'art. 137 Decreto "Rilancio"

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento: - sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate; - sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.]]

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