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Articolo 129 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica

Dispositivo dell'art. 129 Decreto "Rilancio"

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio e' effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e l’energia elettrica sono tenuti, rispettivamente ai sensi degli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), a versare l’imposta mediante rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente e mediante eventuali conguagli relativi all’accisa dovuta per l’anno precedente, che viene determinata in dichiarazioni annuali di consumo. In considerazione della circostanza che i consumi di gas naturale ed energia elettrica sono destinati, come tutti i prodotti energetici, a subire pesanti contrazioni per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di favorire le imprese del settore interessate dalla crisi alla medesima connessa, la norma in illustrazione mira a consentire una riduzione delle rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate, come stabilito dal testo unico delle accise, sulla base dei consumi dell’anno precedente. La disposizione, correlatamente, dispone che le rate di acconto mensili, relative a ciascuno dei restanti tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) del 2020, siano versate, invece, secondo le modalità ordinarie contenute negli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del citato testo unico delle accise. Infine, la norma in illustrazione prevede che l’eventuale versamento a conguaglio sia effettuato in un’unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal citato testo unico, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica ma concede anche, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.]]

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