1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
[[Relazione illustrativa. Le disposizioni in esame intendono sopprimere definitivamente, a partire le c.d. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti. A tal fine si prevede l’abrogazione del comma 718, dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, da ultimo modificato dalla legge n. 160 del 2019; tale comma attualmente dispone, alla lettera a), che l’aliquota IVA del 10 per cento sia incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre alla lettera b), il medesimo comma dispone che l'aliquota IVA del 22 per cento sia incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nella legislazione vigente risultano pertanto incorporate le seguenti clausole di salvaguardia: un aumento della aliquota IVA ridotta all'11,5% nel 2019 e al 13% a decorrere dal 2020; un aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 24,2% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% a decorrere dal 2021. Il medesimo comma 718, alla lettera c), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano aumentate le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usato come carburante, al fine di reperire maggiori entrate a partire dall’anno 2021. La norma in illustrazione, attraverso l’abrogazione del predetto articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, mira ad eliminare definitivamente, a decorrere dall’anno 2021, le predette clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa che, negli anni successivi alla loro introduzione, sono state più volte “sterilizzate”, in tutto o in parte, nei loro effetti, ad opera di ulteriori interventi normativi. Al fine di mantenere inalterate le aliquote IVA del 10 per cento e del 22 per cento, è altresì abrogato il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 3 della legge 160 del 2019, il quale, per sterilizzare le suddette clausole di salvaguardia per gli anni 2019 e 2020, prevede, in particolare, corrispondenti riduzioni dell’aliquota ridotta e dell’aliquota ordinaria dell'IVA per i medesimi anni 2019 e 2020.]]