1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.