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Articolo 104 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Assistenza e servizi per la disabilitą

Dispositivo dell'art. 104 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilita'" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. Il primo comma prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze. Il Fondo per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria. Dal 2015 il fondo è individuato come strutturale e viene ripartito annualmente. Il DPCM 21 dicembre 2019 recante “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021” ha individuato la dotazione del Fondo in 571 mln di euro per il 2019 e 568,9 mln di euro per il 2021. Successivamente all’intesa raggiunta in Conferenza Unificata circa il riparto del Fondo per il triennio 2019-2021, la legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) all’art.1, comma 331 ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo per l’anno 2020 di 50 mln di euro, portandone quindi la consistenza per l’anno in corso a 621 mln di euro. Dal Piano per la non autosufficienza 2019-2021 si evince che gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo "sono andati specializzandosi in tre tipologie (le uniche ammissibili dal 2015): assistenza domiciliare diretta; assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il care-giver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo)". Inoltre, è indicato che i destinatari dei benefici sono i disabili gravissimi ed i non autosufficienti, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura. Sempre nel Piano per la non autosufficienza 2019-2021 è espressamente previsto che, oramai, "gli interventi a valere sulle risorse del Fondo non vanno più intesi come addizionali rispetto a quelli definiti a livello regionale e locale, ma devono costituire il nucleo delle prestazioni rivolte a beneficiari nelle medesime condizioni in tutto il territorio nazionale. In altri termini, i tempi sono maturi perché questo Piano identifichi, come previsto dal legislatore (art. 21, co. 7, d.lgs. 147/2017), «lo sviluppo degli interventi… nell’ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale". Ovviamente, come evidenzia, lo stesso Piano ciò è configurabile soltanto con un’adeguata dotazione del Fondo, che possa, come detto, assicurare una graduale progressione nel raggiungimento dei servizi essenziali, affinchè possa giungersi alla istituzione di "un assegno di cura e per l’autonomia, con alcune caratteristiche uniformi definite a livello nazionale". In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti in considerazione della emergenza da Covid 19. Invero, la riferita emergenza oltre a imporre un aumento e riorganizzazione delle diverse prestazioni ed attività di assistenza, richiede, altresì, maggiori spese per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, in ragione dalla necessità di riorganizzare i suddetti interventi anche per continuare a contrastare e ridurre il rischio epidemiologico, pure al termine dello stato di emergenza. Ciò in quanto la tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, tenuto conto della loro vulnerabilità e maggiore esposizione al rischio di contagio e di eventuale ricovero ospedaliero, richiede, sia per loro sia per chi ne ha l'assistenza, l'adozione di standard di sicurezza particolarmente elevati. Inoltre, il Fondo, come detto, prevede anche una quota da destinare a progetti di vita indipendente, che nell'attuale contesto di rischio assumono una maggiore rilevanza, sì che un incremento del fondo è volto a favorire anche le riferite progettualità nella misura di 20 milioni di euro specificamente dedicati. Il secondo comma prevede un incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Esse sono finalizzate, di regola, per: -percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione; - interventi di supporto alla domiciliarità; - programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; - interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative; - in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare. In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in considerazione della emergenza da Covid 19, in quanto le prossime fasi di c.d. convivenza con il virus rendono ancora più urgente l'adozione, tra l'altro, di forme di c.d. deistituzionalizzazione e di interventi di supporto alla domiciliarità, nonchè di maggiore attitudine alla vita autonoma quotidiana, volte a ridurre, in ambienti domestici e alloggiativi adeguati, i rischi di contagio delle persone con disabilità grave, già fisiologicamente più esposte. Il terzo comma prevede l'istituzione del "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità". La proposta in oggetto mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Nella specie, si istituisce un Fondo attraverso cui gli enti gestori di suddette strutture possono richiedere un’indennità volta a favorire l’adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio. Sul punto si evidenzia che alla chiusura delle strutture semiresidenziali, disposta con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, ha fatto seguito un nuovo provvedimento, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui se ne autorizza la riapertura a condizione che vengano assicurati specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.]]

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