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Articolo 98 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Dispositivo dell'art. 98 Decreto "Rilancio"

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7. [I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.](1)

[[Relazione illustrativa e tecnica. Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. A) Commi 1-5 La disposizione in commento - che reitera per i mesi di aprile e maggio 2020 la misura già prevista dall’art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all’interno dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i “redditi diversi”. Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003). I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all’assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall’erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335». In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità. Nell’ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall’istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all’erogazione dell’analoga misura prevista per il mese di marzo 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 165.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito (le domande presentate sono state infatti 131.077, ma occorre tenere conto del fatto che l’ordine di priorità per i redditi più bassi - stabilito con il decreto attuativo del Ministro dell’Economia - potrebbe avere dissuaso molti aventi diritto dal richiedere l’indennità, come testimoniato dal fatto che le prenotazioni era state superiori, circa 153.586). Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all’Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall’Agenzia delle Entrare, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue di cui al comma 2, ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio. Stante la verificatasi incapienza delle risorse stanziate per il mese di marzo, si propone di innalzare il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, come convertito, sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dai comma 1 e 5, si provvede _____. B) Comma 7 La legge n 91 del 1981 individua come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità. Le società sportive professionistiche non sono destinatarie delle disposizioni in ordine a CIGS e CIGO. Gli sportivi professionisti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Si tratta, tuttavia, di una iscrizione circoscritta all’IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e non alla contribuzione minore. La possibilità dei suddetti professionisti di accedere alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, pone delle incertezze interpretative: gli atleti professionisti, anche quando inquadrabili nella figura giuridica dei lavoratori subordinati, hanno una disciplina speciale, soggiacendo a regole diverse dalla generalità dei lavoratori dipendenti (non possono certo, essere ricondotti alle figure dell’operaio, dell’impiegato o del quadro). Le mansioni e classificazioni d’altra parte sono importanti, posto ad esempio, che gli strumenti di cui stiamo trattando non si applicano ai dirigenti ma solo a operai, impiegati e quadri. Per questo motivo la proposta normativa in commento è volta ad includere nella cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti delle categorie minori, individuate tra quelli con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro. Dall’esame degli archivi gestionali dell’Inps sono emersi i seguenti dati: - numero medio annuo di lavoratori: 5.293 - retribuzione media annua 2019: 16.948,92; - giornate annue lavorate: 188,42; - mesi lavorati: 7,69. Ai fini della stima degli oneri derivanti dalle prestazioni concesse dalla presente proposta di modifica normativa, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019. L’onere derivante dall’applicazione del presente comma 1-bis è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 100% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 9 settimane. Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote Fondo pensione sportivi professionisti pari, nel 2020, al 33%. Si precisa inoltre che nella stima dell’onere di prestazione e stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all’assegno al nucleo familiare. Ciò detto, le disposizioni previste dal presente emendamento comportano oneri complessivi per 21,1 milioni di euro (di cui 13 milioni per prestazioni e 8,1 milioni per coperture figurative).]]

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

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