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Articolo 96 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

Dispositivo dell'art. 96 Decreto "Rilancio"

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[[Relazione illustrativa. Reca disposizioni in materia vigilanza sul lavoro, stabilendo la possibilitā per l’INL di provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attivitā ispettiva, anche in deroga alla normativa vigente in materia.]]

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