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Articolo 89 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invaliditā civile

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 89 bis Decreto "Rilancio"

Articolo abrogato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

[1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'eta' pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.]

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