1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
[[Relazione illustrativa. Stabilisce un divieto di cumulo tra le varie indennitą di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 del presente decreto e lindennitą di cui allarticolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. Dette indennitą sono invece cumulabili con lassegno ordinario di invaliditą.]]