1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.