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Articolo 77 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

Dispositivo dell'art. 77 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del terzo settore";
  2. b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. 1) dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
  4. 2) dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

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