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Articolo 73 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Dispositivo dell'art. 73 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

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