1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22 quater e 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22 ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.