1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "per un periodo non superiore a nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22 ter";
- b) al comma 5, le parole: "pari a 338,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni di euro" .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.