1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,";
- b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.".
[[Relazione illustrativa Reca modifiche all’articolo 16 specificando che le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.]]