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Articolo 49 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino

Dispositivo dell'art. 49 Decreto "Rilancio"

1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'automotive, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilita' e dell'automotive" con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilita', ivi comprese la mobilita' elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

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