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Articolo 48 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

Dispositivo dell'art. 48 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:
  2. 1) all'alinea, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni";
  3. 2) alla lettera d), le parole "di importanza minore (de minimis)" sono soppresse;
  4. b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  5. "b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese".
  6. b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni".

2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:

  1. a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
  2. b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;
  3. c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.
  4. d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2024, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale(1)(3).

6. [All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, le parole "11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno 2021 e 2,5 milioni per l'anno 2022";
  2. b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".](1)

7. [Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 4,5 milioni per l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.](2)

Note

(1) Comma modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
(2) Tale comma è stato abrogato dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
(3) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 9, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

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