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Articolo 32 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS

Dispositivo dell'art. 32 Decreto "Rilancio"

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

2. La società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

[[Relazione illustrativa Con il decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come successivamente modificato, (“Decreto GACS”), insieme ad altre misure a sostegno del sistema bancario italiano, è stato introdotto nell’ordinamento un regime di concessione della garanzia dello Stato (indicata nello stesso decreto-legge con l’acronimo “GACS” – Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) sui titoli senior emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell’ingente stock di crediti deteriorati accumulato. Per il periodo di applicazione dello schema di garanzia, il Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi da società di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge 130 del 1999 ed aventi ad oggetto crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze e detenuti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per essere ammessa al beneficio della garanzia statale un’operazione di cartolarizzazione deve inoltre rispettare specifici requisiti di struttura previsti dal Decreto GACS; la sussistenza dei requisiti è verificata, previa istruttoria, dalla CONSAP, che il MEF ha individuato e di cui si avvale per la gestione dell’intervento. I contratti delle operazioni di cartolarizzazione ammesse al beneficio sono pertanto negoziati e stipulati liberamente dalle parti, fermo il rispetto dei suddetti requisiti. Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha modificato ed integrato il Decreto GACS incrementando le misure di monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo, tra gli ulteriori requisiti di struttura per le nuove operazioni, anche l’introduzione di obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (servicer) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance. In particolare il comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS prevede che i pagamenti dovuti al servicer debbono essere “in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento” di tali somme “il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti …. che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi …. , fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento”. I recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, tra gli altri, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda corrispondentemente le procedure di recupero giudiziale che i servicers avevano già intentato o che si accingevano ad avviare. Considerata l’importanza del ruolo svolto dal servicer nell’operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compensi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai rinvii ed alle sospensioni imposti per legge possa nel caso concreto costituire un disincentivo al più efficiente recupero dei crediti, la norma consente, subordinatamente all’accordo tra le parti del regolamento contrattuale, la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1-bis dell’articolo 7 del Decreto GACS. L’opportunità di procedere eventualmente a modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento di tali meccanismi di subordinazione e di differimento è oggetto di autonoma valutazione ed accordo delle parti dell’operazione secondo quanto previso nei contratti e nel regolamento dei titoli. L’intervento normativo si limita a consentire al Ministero di autorizzare le modifiche ai contratti così concordate tra le parti, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, previa verifica di CONSAP.]]

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