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Articolo 31 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Rifinanziamento fondi

Dispositivo dell'art. 31 Decreto "Rilancio"

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come "decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23", è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.

2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020(1).

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.

4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa(1).

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77.

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