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Articolo 29 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

Dispositivo dell'art. 29 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020.

1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020(1).

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Decreto "Cura Italia".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico connesso al diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede, al comma 1, un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazionedi cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di 140 milioni per l’anno 2020. Al comma 2, si prevede l’applicazione anche all’ulteriore stanziamento di euro 140 milioni previsti dal comma 1 della discplina acceleratoria prevista dall’articolo 65, commi 2- ter e 2- quater, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.]]

[[Relazione tecnica Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede_______________]]

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77.

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