1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[[Relazione illustrativa La disposizione mira a ripristinare, per il solo esercizio finanziario 2020, la disponibilità delle risorse finanziarie originariamente allocate in capo al Ministero della salute per la gestione del settore informatico, in ragione dell’intervenuta emergenza sanitaria. Anche in considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dell’emergenza in atto, il Ministero della salute deve fronteggiare notevoli spese di gestione afferenti al settore informatico, che derivano, oltreché dall’incremento del servizio informativo per lo smart working dei dipendenti, dall’incremento delle infrastrutture e degli strumenti di cui si avvale, quali il portale internet istituzionale, il numero d’emergenza “1500” (il cui pieno funzionamento anche in orari notturni e festivi richiede il potenziamento del servizio di videoconferenza), eventuali applicazioni per telefonia mobile per l’adozione di misure di contenimento e biosorveglianza, nonché sistemi di interconnessione dei dati raccolti. Pertanto, per l’anno 2020, si esclude l’applicazione dei commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono che le amministrazioni pubbliche (con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate) per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.]]