1. (1)All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";
- b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";
- c) al comma 548-bis:
- 1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- 2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";
- 3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";
- 4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici".
Note
(1)
Tale articolo è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77.