1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.