1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.